FONDAZIONE CALABRIA ETICA - STATUTO
Articolo l
Costituzione e sede
E’ costituita, per iniziativa della Regione Calabria,
nell’ambito della “finanza etica” ai sensi dell’art. 18 bis
della legge regionale n. 7 del 2 maggio 2001, la "FONDAZIONE
CALABRIA ETICA", con sede legale in Catanzaro presso gli uffici
di rappresentanza della Presidenza della Giunta Regionale
siti in Via Sensales, 20, Palazzo Alemanni.
Il Presidente potrà trasferire la sede legale in altri edifici
messi a disposizione dalla Regione Calabria ovvero di proprietà
della Fondazione o utilizzati dalla Fondazione stessa in
rapporto di locazione, nel caso in cui ciò sia coerente con
l’attuazione dello scopo della stessa Fondazione e funzionale
rispetto all’operatività della stessa.
Articolo 2
Scopo ed attività
La Fondazione non ha scopo di lucro neanche indiretto e si
prefigge di realizzare finalità di solidarietà sociale, nel
quadro delle politiche regionali e nel rispetto degli atti
d’indirizzo della Regione Calabria. In particolare si propone
lo scopo di:
1. favorire e valorizzare le famiglie con la promozione ed attuazione
di iniziative che ne recuperino il ruolo fondamentale
all’interno della società;
2. promuovere la tutela dei diritti civili in particolare dei
soggetti svantaggiati;
3. facilitare il finanziamento e sostentamento di persone fisiche
e di famiglie in difficoltà economiche, nonché delle imprese
sociali e in generale degli enti no-profit impegnati
nello svolgimento di servizi socialmente rilevanti e/o
nell’inserimento nel mondo lavorativo di soggetti deboli e
svantaggiati;
4. essere interlocutore della Regione Calabria in materia di
politiche ed attività finalizzate al sociale, all’occupazione,
allo sviluppo delle comunità locali;
5. ricercare soluzioni volte a costituire un sistema innovativo
di “Welfare” fondato in misura crescente
sull’imprenditorialità sociale e sulla partecipazione personale
e responsabile dei cittadini favorendo anche la costituzione
di una rete tra i soggetti che operano nel sociale in modo
da ottenere sicuri vantaggi sinergici;
6. promuovere e diffondere i valori della solidarietà umana,
dell’etica e della legalità.
La fondazione, sempre nel rispetto delle direttive ed atti
d’indirizzo della Regione Calabria, attua tali scopi attraverso:
a) l’elaborazione, promozione, coordinamento, attuazione di
progetti, attività, iniziative che rivestano grande interesse
sociale e che consentano di realizzare, anche tramite le organizzazioni
del terzo settore, il sostegno e la promozione delle
famiglie, la solidarietà umana, la formazione di una coscienza
civica, il progresso sociale, l’evoluzione ed il benessere
dei cittadini, degli immigrati, dei calabresi emigrati
e delle persone svantaggiate nel senso più lato;
b) attività finalizzata a favorire l’accesso al credito, anche
mediante la costituzione di apposti fondi di garanzia, previa
la stipula di apposite intese con istituti di credito, al fine
di ridurre od abbattere gli interessi, per:
a) soddisfare esigenze, bisogni e, comunque, per il sostenimento
di spese finalizzate al miglioramento della qualità della
vita di persone fisiche e famiglie in difficoltà, specialmente
le più deboli e svantaggiate;
b) l’avvio di piccole imprese od il superamento di situazioni
di criticità anche legate ad eventi criminosi;
c) la proposta, promozione, attuazione di progetti di iniziative
imprenditoriali fondati sui valori della solidarietà,
dell’accoglienza e della lotta all’emarginazione sociale anche
attraverso interventi formativi che favoriscano lo sviluppo di
una cultura d’impresa che consenta di creare opportunità di
lavoro riducendo la disoccupazione;
d) la creazione di relazioni con enti locali, con altre fondazioni,
con associazioni, con il sistema imprenditoriale, creditizio
e sindacale per il sostegno di politiche attive regionali
del lavoro basate soprattutto sul “no profit” con particolare
attenzione alle aree aventi i maggiori problemi occupazionali;
e) la costituzione di un patrimonio finalizzato alla realizzazione
degli scopi istituzionali;
f) la raccolta diretta od indiretta di fondi da destinare ad
iniziative attinenti agli scopi statutari;
g) la proposta di progetti di innovazioni legislative tendenti
ad ampliare gli spazi di intervento delle organizzazioni che
generano opportunità di lavoro senza perseguire fini di lucro;
h) la gestione di iniziative e/o azioni dell’Amministrazione
regionale presso le sedi comunitarie o organismi nazionali e/o
internazionali;
i) l’assistenza tecnica alla Regione Calabria per programmi e
progetti di promozione e sviluppo sociale;
l) l’assunzione, se prevista dalla normativa di riferimento,
della funzione di organismo intermedio o beneficiario o attuatore
di progetti coerenti con le finalità istitutive finalizzati
al rafforzamento del sistema sociale regionale;
m) il supporto alla Regione Calabria nella creazione e nel coordinamento
di una rete di soggetti specializzati nel settore
dello sviluppo sociale;
n) l’accompagnamento e il supporto alla Regione Calabria nella
sottoscrizione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituti
di credito per la realizzazione di programmi di sviluppo e solidarietà
sociale;
o) convegni, conferenze, seminari, dibattiti, interventi formativi,
pubblicazioni, premi, borse di studio, ricerche scientifiche
di particolare interesse sociale ed ogni altra iniziativa
che consenta di meglio perseguire gli scopi statutari e
di contribuire all’elevazione generale del sistema sociale e
culturale della Regione Calabria;
p) la istituzione, anche in regime di partneriato, di centri
sociali, comunità, case famiglia, strutture ricettive ed ogni
altra struttura connessa o conseguente all’attuazione dei propri
programmi;
q) la promozione di convenzioni con istituti di credito e,
preferibilmente, con banche etiche e fondazioni bancarie al
fine di concordare particolari forme di finanziamento di progetti
garantiti dalla Fondazione.
La Fondazione potrà progettare, coordinare, realizzare o gestire
in proprio o per incarico della Regione programmi, attività,
iniziative ed interventi di vario genere rientranti nei
propri scopi.
Quale ente costituito interamente con capitale regionale ed i
cui organi sono nominati esclusivamente dalla Regione, la Fondazione,
nell’ambito delle finalità statutarie, può essere
soggetto attuatore o delegato per la realizzazione di progetti
e/o azioni e/o misure finanziati dai programmi operativi comunitari,
nazionali e regionali e dai relativi complementi di
programmazione.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione,
sempre nel rispetto delle direttive regionali, può instaurare
rapporti di collaborazione, nonché stipulare convenzioni,
concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici
e soggetti privati.
Nell’ambito ed in conformità alle finalità statutarie e nel
rispetto delle direttive regionali, la Fondazione può svolgere
ogni attività ed iniziativa consentita dalla legge, connesse o
funzionali allo scopo per il quale è costituita, ivi comprese
attività commerciali strumentali ed accessorie. La Fondazione
può, quindi, porre in essere ogni attività economica, finanziaria,
patrimoniale, immobiliare o mobiliare, necessaria al
perseguimento delle finalità statutarie e nei limiti consentiti
dalla legge e dalla Regione.
Articolo 3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal contributo in denaro già versato dalla Regione Calabria
ammontante ad euro 1.000.000,00 costituente la dotazione iniziale,
nonché da ulteriori eventuali incrementi specificatamente
rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;
b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi,
eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di
qualsiasi genere, nell’osservanza delle disposizioni di legge
in materia;
c) dalle elargizioni effettuate da soggetti, pubblici o privati,
nazionali o internazionali, destinate espressamente ad incrementare
il patrimonio della Fondazione;
d) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali che
il Presidente riterrà opportuno destinare all’incremento del
patrimonio.
Articolo 4
Risorse per il funzionamento
Per l’adempimento dei suoi compiti statutari e per le spese di
gestione e funzionamento la Fondazione dispone delle seguenti
entrate:
1. il contributo erogato dalla Regione Calabria all’atto della
costituzione;
2. i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui
all’art. 3, salvo che non vengano espressamente finalizzati
all’incremento del patrimonio;
3. le risorse, contributi, di provenienza pubblica e privata
finalizzate ad alimentare l’attività della Fondazione od a finanziare
specifiche attività, progetti, iniziative od attività
di ricerca;
4. i proventi derivanti da rapporti convenzionali o
dall’esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali
agli scopi della Fondazione;
5. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente
autorizzate a norma di legge, per realizzare attività, iniziative,
progetti rientranti negli scopi statutari;
6. ogni altra risorsa finanziaria proveniente da qualsiasi
soggetto.
La Fondazione potrà gestire, nel rispetto delle direttive regionali,
appositi Fondi di scopo costituiti con l’apporto di
soggetti pubblici e/o privati anche sotto forma di lasciti,
sponsorizzazioni e trasferimenti di risorse finanziarie.
Articolo 5
Organi
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Segretario Generale;
d) il Collegio dei Revisori contabili.
Articolo 6
Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della
Giunta Regionale;
Il Presidente è l’organo di governo della Fondazione, ha tutti
i poteri di indirizzo e coordinamento dell’attività della Fondazione;
Il Presidente della Fondazione potrà compiere tutti gli atti
di ordinaria e straordinaria amministrazione;
Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente
dovrà acquisire preventivo parere obbligatorio e vincolante
della Giunta Regionale;
Ove il parere non venga espresso entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, salva sospensione del termine per
chiarimenti, il Presidente potrà compiere l’atto di straordinaria
amministrazione;
Ove il Presidente lo ritenga necessario o solamente opportuno,
nell’interesse della Fondazione, potrà compiere l’atto di
straordinaria amministrazione sottoponendolo alla condizione
sospensiva del rilascio del parere favorevole della Giunta Regionale
o alla decorrenza del suddetto termine;
Il silenzio della Regione non esclude, comunque, l’esercizio
dei poteri di cui all’art 12 (dodici) dello statuto.
In particolare senza che l’elencazione sia ritenuta esaustiva,
spetta al Presidente:
1) l’approvazione del bilancio preventivo e le eventuali variazioni,
nonché il bilancio consuntivo;
2) l’alienazione o l’acquisto di immobili e gli investimenti
del patrimonio della Fondazione;
3) le modifiche statutarie;
4) l’accettazione delle donazioni, dei lasciti e delle elargizioni;
5) i regolamenti interni;
6) la dichiarazione dei soggetti benemeriti della Fondazione
cioè di coloro che abbiano dato un particolare contributo allo
sviluppo delle attività statutarie;
7) la nomina dei componenti, in numero di tre, del Comitato
tecnico che potrà essere costituito in caso di gestione di
Fondi di scopo con funzioni di supporto allo stesso Presidente
sia per la selezione e approvazione delle iniziative e dei
progetti ammessi all’intervento dei fondi di scopo, sia per
l’indicazione dei criteri di gestione degli stessi;
8) promuovere le liti attive e passive e le transazioni;
9) il trasferimento della sede legale, l’istituzione, il trasferimento
o la soppressione di sedi secondarie, ed uffici di
rappresentanza in altre località italiane od estere;
10) la nomina, di comitati di esperti scelti tra persone particolarmente
competenti nelle materie riguardanti l’attività
della Fondazione, stabilendone i compiti e l’eventuale compenso;
11) proporre alla Giunta Regionale gli schemi di Convenzione
di servizio concernenti i rapporti tra la Regione Calabria e
la Fondazione, nel cui ambito sono, tra l’altro, determinati
il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità
di periodica informazione sullo stato di attuazione
delle attività in corso;
12) Indirizza e coordina l’attività degli uffici e servizi per
il migliore espletamento delle attività della Fondazione.
13) Dirige il personale ed i collaboratori che prestano attività
per la Fondazione ed assegna, tenendo conto della consistenza
dell’organico, compiti, mansioni e responsabilità. Sovrintende
a tutte le iniziative della Fondazione provvedendo a
dare ogni opportuno impulso alle attività in modo da consentire
una efficiente realizzazione delle attività.
Il Presidente ha la legale rappresentanza sostanziale e processuale
della Fondazione, anche di fronte a terzi;
- firma gli atti, i contratti, convenzioni ed adotta ogni
provvedimento necessario per l’esplicazione di tutte le attività
della fondazione;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica,
salvo che per il trasferimento della sede legale che potrà modificare
a suo giudizio;
- provvede alle assunzioni del personale nell’ambito
dell’organigramma o dei programmi di attività;
- cura i rapporti con la Regione, con gli Enti ed Istituzioni
al fine di favorire e promuovere l’attività della Fondazione;
- nomina consulenti ed esperti necessari per la gestione ed il
funzionamento della Fondazione;
- determina l’organigramma del personale e sovrintende
l’attività degli uffici;
- predispone annualmente la relazione sull’attività della Fondazione
in occasione dell’approvazione del bilancio.
Il presidente per l’attività svolta può determinarsi una indennità
di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute e
documentate;
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Articolo 7
Segretario generale
Il Segretario generale della Fondazione è nominato dal Presidente
della Giunta Regionale.
Egli collabora con il Presidente ed attua i suoi provvedimenti.
Partecipa alle riunioni del Presidente della Fondazione e ne
cura la redazione dei verbali, avvalendosi, ove lo ritenga, di
personale della Fondazione, e li sottoscrive insieme al Presidente.
Svolge tutte le funzioni operative necessarie per il corretto
svolgimento dell’attività della Fondazione.
Indirizza e coordina l’attività degli uffici e servizi per il
migliore espletamento delle attività della Fondazione.
Dirige il personale ed i collaboratori che prestano attività
per la Fondazione ed assegna, tenendo conto delle direttive
del Presidente e della consistenza dell’organico, compiti,
mansioni e responsabilità. Sovrintende a tutte le iniziative
della Fondazione in conformità alle direttive del Presidente
della Fondazione, provvedendo a dare ogni opportuno impulso
alle attività in modo da consentire una efficiente realizzazione
delle attività.
Può essere delegato dal Presidente allo svolgimento di funzioni
di sua competenza.
Cura che siano redatti i bilanci preventivi e consuntivi e,
rispettivamente nei mesi di novembre e marzo, dovrà trasmetterli
al Collegio dei revisori, unitamente alla relazione
sull’attività della Fondazione.
Allo stesso il Presidente può riconoscere un modico compenso
sulla base dell’effettiva attività svolta.
Il Segretario generale dura in carica cinque anni e può essere
riconfermato.
Articolo 8
Composizione e nomina del collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri
effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
I componenti del Collegio sono nominati dal Presidente della
Giunta Regionale.
I componenti del Collegio dei revisori contabili devono essere
tutti iscritti all’Albo dei revisori dei conti, durano in carica
cinque anni e possono essere riconfermati.
Articolo 9
Attribuzioni del collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori contabili esercita il suo mandato a
norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in
quanto applicabili, vigilando sulla gestione ed amministrazione
dell’Ente e sulla tenuta della contabilità dei libri e delle
scritture contabili, nonché sull’osservanza dello Statuto.
Esamina il progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo
ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione che
è rimessa al Presidente della Fondazione unitamente al progetto
stesso ed al Presidente della Regione Calabria.
I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di
assenza od impedimento di alcuno di questi.
I componenti effettivi del Collegio possono intervenire alla
discussione ed esprimere pareri. Possono svolgere atti
d’ispezione e controllo ed hanno diritto ad ottenere la visione
di atti ed informazioni sull’attività.
Articolo 10
Gratuità delle cariche
Tutti gli incarichi e le mansioni degli organi statutari, sono
a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute
per l’esercizio dei compiti d’istituto, nonché quanto
previsto dall’articolo 6 (sei) per il Presidente e
dall’articolo 7 (sette) per il Segretario Generale.
Nei limiti delle risorse disponibili, il Presidente della Fondazione
potrà decidere di attribuire al Collegio dei revisori
contabili un modesto compenso rapportato all’attività svolta
per la funzione di revisore.
Articolo 11
Risorse umane
Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione definirà
la propria struttura organizzativa e potrà assumere personale,
sulla base delle esigenze e delle disponibilità di bilancio,
sia a tempo indeterminato che determinato, nonché potrà
avvalersi di volontari del servizio civile.
Presso la Fondazione potrà essere utilizzato personale messo a
disposizione dalla Regione, sia a tempo pieno che parziale.
Ove il trattamento economico di tale personale rimarrà a carico
della Regione, il salario accessorio e tutti gli altri emolumenti
che fuoriescono dal trattamento economico fisso graveranno
sulla Fondazione.
Articolo 12
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese
di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro e non oltre
quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.
Articolo 13
Libri verbali
Sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Presidente della
Fondazione e del Collegio dei Revisori, ove saranno riportate
in ordine cronologico le relative deliberazioni. I verbali
dovranno essere sottoscritti dal presidente e dal segretario
generale ed approvati dall’organo cui si riferiscono nella
riunione successiva. Sono tenuti, altresì, tutti gli altri libri
e registri previsti dalla legge, ivi compresi gli inventari
del patrimonio.
Articolo 14
Vigilanza sulla fondazione
La Regione Calabria, fatto salvi i controlli previsti
dall’art. 25 del codice civile, esercita sulla Fondazione, un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso
la nomina diretta e fiduciaria, con le modalità per
ciascuno previste, degli organi di amministrazione, direzione
e controllo. La Giunta regionale vigila sull’attività e su gli
organi della Fondazione nelle forme ritenute più opportune e,
nell’esercizio di tale funzione, esercita, anche, poteri ispettivi
diretti e concreti e può nominare anche apposite commissioni
o nuclei di valutazione.
La Giunta Regionale, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione,
adotta atti di indirizzo vincolanti e può fissare criteri
per la congruità ed adeguatezza delle spese.
Adotta ogni altra iniziativa sia per assicurare la rispondenza
dell’attività della Fondazione allo scopo per la quale è stata
costituita, sia per garantirne la piena funzionalità ed efficienza
e la corretta gestione.
La Giunta Regionale, in particolare, sovrintende
all’ordinamento e alla gestione della Fondazione, e può disporre
ogni forma di controllo sulle attività anche per verificare
l’efficacia, efficienza ed economicità.
Al di fuori delle ipotesi di controlli negativi, ove siano accertate
gravi violazioni di legge o statutarie o gravi irregolarità
nella gestione che compromettano l’attività della Fondazione,
il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione
della Giunta, può revocare il Presidente della Fondazione
e nominare uno o più commissari straordinari che eserciteranno
i poteri degli organi sciolti ed adottare ogni iniziativa
per rimuovere le irregolarità accertate, promuovere
l’eventuale azione di responsabilità e ripristinare la normale
attività sino al rinnovo degli organi.
La Giunta regionale vigila sull’attività e sugli organi della
Fondazione nelle forme ritenute più opportune, intervenendo
con i provvedimenti di competenza ove siano posti in essere
comportamenti ed attività che possa comportare la mancata attuazione
delle finalità statutarie o responsabilità a carico
degli amministratori.
Le eventuali modifiche statutarie devono essere sottoposte
preventivamente all’approvazione della Giunta che dovrà determinarsi
in merito, su proposta del Presidente, entro e non oltre
quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta. Decorso
tale termine senza che la Giunta abbia comunicato le
proprie determinazioni, la Fondazione potrà approvare definitivamente
lo Statuto.
Il termine potrà essere interrotto dalla comunicazione di osservazioni
da parte del Presidente della Giunta Regionale. In
tal caso i termini decorreranno dalla nuova proposta che sarà
inviata dalla Fondazione.
Articolo 15
Durata della Fondazione, estinzione e devoluzione dei beni
La Fondazione è costituita senza alcuna limitazione della durata.
Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di
scarsa utilità o se il patrimonio diviene insufficiente e, in
ogni caso, quando ricorrano le cause d’estinzione previste
dalla legge, sarà disposta l’estinzione della Fondazione stessa.
La Giunta Regionale, in tal caso provvederà a nominare uno
o più commissari liquidatori.
In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da
qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della
Fondazione, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto,
su indicazione della Giunta Regionale della Calabria, ad
un altro ente, istituzione o fondazione avente finalità analoghe
a quelle della Fondazione e senza scopo di lucro, salvo
diversa destinazione di legge.
Articolo 16
Ambito territoriale di intervento
La Fondazione svolge la sua attività nell’ambito territoriale
della Regione Calabria.
Articolo 17
Rinvio
Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente
Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra
disposizione di legge riguardante le Fondazioni.
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