La Fondazione Calabria Etica, in segno di solidarietà verso i fratelli dell’Abruzzo sopravissuti ad una tragedia di proporzioni immense e, sensibile alle esigenze di persone che hanno perso tutto ciò che avevano costruito con una vita di lavoro e sacrificio, informa che tutti i dipendenti di enti pubblici e privati che avvertono l’esigenza di dare un contributo, possono organizzare all'interno dell'ente di appartenenza una raccolta di fondi e rinunciare ad un’ora di retribuzione da devolvere ad una ONLUS. Le somme corrispondenti saranno trattenute sullo stipendio a cura del datore di lvoro.
A tal fine si segnala che la Caritas Ambrosiana Onlus, sta operando a favore dei terremotati dell’Abruzzo ed alla stessa possono essere versate le somme relative alla remunerazione delle ore di lavoro alle quali si rinuncia.
Tale possibilità è stata prevista da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. Si riporta di seguito la Risoluzione citata ed il fac-simile di domanda da inoltrare al proprio datore di lavoro.
Si informa che eventuali offerte possono essere anche devolute direttamente a questa Fondazione che provvederà a versarle alla Caritas abruzzese.
Il bonifico può essere effettuto sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione Calabria Etica ed aperto presso UBI Banca Carime, Agenzia n. 4, Catanzaro
Codice IBAN: IT89A30674599000000051290
Causale: Solidarietà per l'Abruzzo
RISOLUZIONE N. 441/E -Roma, 17 novembre 2008
Estratto
L’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR prevede che le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 2.065,83, effettuate, tra l’altro, a favore delle ONLUS.
La stessa disposizione prevede, altresì, che la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Come precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte dell’amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché nell’esigenza di prevenire eventuali abusi.
Quanto sopra rappresentato, in relazione al caso di specie, si osserva che la peculiarità della fattispecie è data dalla circostanza che il datore di lavoro assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente ad erogazione liberale a favore di una determinata ONLUS, portando a termine l’intera fase del versamento della somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto d’imposta.
Il datore di lavoro-sostituto d’imposta, nell’ambito degli ordinari adempimenti connessi all’erogazione dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro, si propone di semplificare gli oneri a carico del dipendente-donante, assicurando nel contempo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donante.
Quanto sopra rappresentato si ritiene che la specifica procedura proposta, con le precisazioni di seguito indicate, possa consentire al datore di lavoro di riconoscere in sede di conguaglio, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione corrispondente al 19 per cento dell’importo trattenuto al dipendente e versato alla ONLUS:
Fac-simile di domanda