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Contributi alle Vittime della Criminalità

Combattere usura ed estorsione. Contrastare la criminalità organizzata. Osteggiare e prevenire la propagazione di fenomeni illegali. E’ quanto si propone la Regione Calabria attraverso l’istituzione di misure di solidarietà nei confronti delle vittime di reati, in particolare riguardanti la criminalità organizzata, l’estorsione e l’usura. L’obiettivo della Regione Calabria è quello di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali. In sostanza, il Governo regionale ha integrato le misure nazionali già esistenti per dare ancora più rilevanza alla strategia di tutela e di assistenza nei confronti delle vittime. Strategia che non può prescindere dalla prevenzione della criminalità, dalla diffusione della legalità, dalla formazione e dalla partecipazione alla vita civile di tutta la comunità regionale. La Fondazione Calabria Etica concede, su incarico della Regione Calabria, contributi alle vittime della criminalità organizzata.

DEFINIZIONE DI VITTIMA DELLA CRIMINALITA’
“S’intende per vittima della criminalità (come stabilito dalla legge regionale 16 ottobre 2008, n.31, anche in riferimento all'articolo 1 lettera a) della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2001/220/GAI), la persona fisica che ha presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, in seguito a reati con particolare riferimento alla criminalità organizzata, all’estorsione ed all’usura ed ha collaborato con la giustizia per l’individuazione dei responsabili”.

NON PUO’ CONSIDERARSI VITTIMA DELLA CRIMINALITA’ ( ed è escluso dall’accesso ai benefici previsti dalla legge regionale 16 ottobre 2008), “chi ha riportato condanna per reati associativi (nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all’art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203); e chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale”.

PRINCIPI E FINALITA’
La Regione Calabria è ben consapevole della circostanza che i reati di usura ed estorsione costituiscono un notevole pregiudizio per la collettività, incidendo negativamente sul tessuto economico e sociale della stessa. In quest’ottica, favorire e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio con particolare riguardo verso la convivenza civile e democratica, significa “promuovere e sostenere attività di prevenzione di contrasto e interventi a favore delle vittime di tali reati anche per il tramite degli Enti locali, e dell’associazionismo di settore, senza scopo di lucro e con sede legale nel territorio regionale”.

contributi vittime della criminalità LA LEGGE
La materia era stata disciplinata dall’art. 9, comma 28, della legge regionale n. 7/2001, che ha autorizzato la concessione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata secondo criteri individuati con il regolamento del 19 febbraio 2007, n. 1.
Successivamente la materia è stata ridisciplinata con legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31/ images/files/L_R_ 31-2008(1).doc riguardante “Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità ed in materia di usura”.
Per dare attuazione alla legge e disciplinare le modalità di erogazione dei benefici economici è stato emanato il regolamento n. 15 del 19 ottobre 2009.

Nel pieno rispetto della normativa, la Regione ha istituito un “Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari”. Il regolamento individua come beneficiari dei contributi i soggetti residenti nella Regione Calabria ed i loro familiari che hanno subito danni alla persona o a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità organizzata. Il fondo è ripartito in due quote uguali destinate a finanziare gli interventi previsti dall'art. 4 della legge.
La prima quota pari al 50% del fondo è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:
a) elargizione a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato;

  b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108.

  La seconda quota pari al 50% del fondo è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

  a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura e accesso al credito;

  b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati “confidi”, di cui all'art. 15 secondo comma letta a) della legge 7 marzo 1996 n. 108, delle associazioni e fondazioni di cui all'art. 15 quarto comma della legge 7 marzo 1996 n. 108 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dai decreti emanati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994 n. 614 e 21 ottobre 1999 n. 451;

  c) promozione e sostegno alle Province ed ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che abbiano come specifica finalità l’aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;

  d) promozione e sostegno all'associazionismo di settore;

  e) promozione di attività di comunicazione e sensibilizzazione sui servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche in argomento;

  f) predisposizione di piani di formazione finalizzati a qualificare operatori del settore ed alla creazione di nuove professionalità. 

La Giunta regionale definisce ogni anno il programma di interventi.
Il regolamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso, ripartito per interventi e categorie di beneficiari,  per rendere nota agli interessati la possibilità di ottenere i precitati benefici economici, sulla base del programma annuale di interventi definito dalla Giunta. E’ prevista, inoltre, la cumulabilità di detti benefici con provvidenze erogate da altre amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze, sino ad un massimo del 60%, nonché la detrazione di eventuali indennizzi percepiti.
Il Regolamento prevede la possibilità che il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, cui è stata assegnata la competenza in materia, possa avvalersi della Fondazione Calabria Etica per la concessione dei benefici economici.
Per ogni informazione, gli interessati potranno telefonare al n. 0961/779894  dalle ore 09,30 alle ore 12, nei giorni di  lunedì,  mercoledì e venerdì.