LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE
La famiglia è il fondamento di ogni società civile e non poteva non trovare adeguato spazio nella nostra Costituzione che non si preoccupa solo dell'individuo ma anche del fatto che gli individui si presentano raggrupati in famiglie, precisando la propria posizione nei confronti di queste.
Tre sono gli articoli che la Costituzione dedica alla famiglia, collocati nel Titolo II intitolato "Rapporti etico-sociali" :
-L'art. 29 stabilisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti sabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
L'art.30 stabilisce che "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istituire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
L'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Da queste norme scaturiscono alcuni principi fondamentali ai quali si devono ispirare le norme dell'ordinamento italiano riguardanti la famiglia:
-il riconoscimento di soggetto dotato di autonomia e lo Stato si impegna a mantenerne i caratteri essenziali e tradizionali presenti nella società italiana cioè della famiglia monogamica basata sul libero consenso dei coniugi;
-l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, quindi con pari diritti e doveri;
-il riconoscimento e la pari dignità dei figli nati fuori dal matrimonio assicurando ogni tutela giuridica e sociale;
-l'impegno dello Stato ad agevolare con misure economiche ede altre forme di sostegno la formazione della famiglia;
-la tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù con adeguati interventi.
LA FAMIGLIA NEL CODICE CIVILE
Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro del codice intitolato “Delle persone e della famiglia”, Undici Titoli del primo libro sono dedicati alla disc\iplina della famiglia e dei rapporti familiari. Il Titolo V tratta "Della parentela e dell'affinità", il Titolo VI tratta "Del matrimonio"; il Titolo VII tratta "Della filiazione"; il Titolo VIII tratta "Dell'adozione di persone maggiori di età"; il Titolo IX tratta "Della potestà dei genitori"; il Titolo IX- bis tratta degli"Ordini di protezione contro gli abusi familiari"; il Titolo X tratta "Della tutela e dell'emancipazione"; il Titolo XI tratta "Dell'affiliazione e dell'affidamento"; il Titolo XII tratta "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; il Titolo XIII tratta "Degli alimenti"; il Titolo XIV tratta "Degli atti dello stato civile".
La maggior parte degli articoli che compongono tale titolo hanno oggi un contenuto profondamente diverso da quello che avevano nel testo originario del Codice civile approvato il 16 marzo 1942.
La parte del Codice riguardante il diritto di famiglia venne,infatti, riformata con al legge 19 maggio 1975, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1975, intitolata “Riforma del diritto di famiglia”, che apportò modifiche tese ad uniformare la disciplina dei rapporti familiari ai principi costituzionali.
Il testo del Codice del 1942, concepiva un modello di famiglia fondato sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli, nonché fondato sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali), che ricevevano un trattamento giuridico inferiore rispetto ai figli legittimi (nati in costanza del vincolo matrimoniale).
La riforma si è ispirata a due principi che il legislatore ha riferito agli articoli 29 e 30 della Costituzione. Il primo principio esprime l'idea dell'assoluta eguaglianza tra uomo e donna nei rapporti personali e patrimoniali nascenti dal matrimonio. Il secondo esprime la quasi totale parificazione delle posizioni giuridiche tra figli legittimi e figli naturali per lo meno nei confronti dei genitori.
Con questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l’istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni tra i coniugi come regime patrimoniale legale (ossia ordinario) della famiglia (in mancanza di diversa convenzione); la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.
Le trasformazioni operate nei rapporti tra i coniugi e nel regime della filiazione hanno avuto anche riflessi sul sistema delle successioni con la posizione del coniuge resa addirittura preminente su quella dei figli.
L'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto del divorzio, con il mantenimento del matrimonio concordatario, hanno influito sul regolamento della separazione personale e sul trattamento delle cause di invalidità del matrimonio civile.
Importante rilevanza nella legge di riforma hanno assunto i legami economici tra i membri della famiglia con l'elevazione della comunione dei beni come regime patrimoniale legale, con l'obbligo di contribuire alle necessità familiari imposto a tutti i figli conviventi.
Per quel che concerne gli obblighi di natura personale l'art.143 c.c. stabilisce che i coniugi sono tenuti ed in egual misura, alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale dell'altro ed alla coabitazione nel luogo fissato di comune accordo. Il precdente dovere del marito di proteggere la moglie è stato sostituito dal vicendevole dovere di assistenza morale e materiale.
L'accordo tra i coniugi è divenuto lo strumento normale per la determinazione dell'indirizzo familiare.
Quanto agli obblighi verso i figli il codice stabilisce il concorso di entrambi i genitori nel lo mantenimento, istruzione ed educazione. Rilevante è l'introduzione del principio di parità nell'esercizio della potestà sui figli che si realizza nell'operare congiunto per la straordinaria amministrazione e nella possibilità per entrambi i genitori di operare disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione, fermo restando il principio dell'accordo come fondamento delle decisioni da prendere.
L’interesse morale e materiale del minore diviene linea guida nella decisione del giudice. Questi, nel regolamentare i rapporti figli-genitori, dovrà prediligere, in quanto compatibile con interesse del minore, la soluzione dell’affido condiviso su quello monogentitoriale. Importante è il riferimento contenuto nel novellato art. 155 c.c. al diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il diritto di famiglia nel corso degli anni ha subito altre modifiche:
· la legge n. 431/1967 integrò le norme del codice in tema di adozione e affido, che successivamente vennero riformati con la legge n. 184/1983 e con la legge 149/2001;
· nel 1970 venne introdotto il divorzio (legge n. 898/1970), la cui disciplina venne modificata nel 1987 (legge n. 74/1987);
· con la legge n. 121/1985 (legge che rese esecutivo l’accordo del 1984 che modificò il Concordato Stato-Chiesa cattolica del 1929) venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario;
· la legge 40/2004 ha regolamentato, più di recente, la procreazione medicalmente assistita;
da ultimo, la legge 54/2006, la cd. legge sull’affido condiviso, ha fortemente innovato l’assetto dei rapporti genitori-figli così come originariamente disciplinato dal codice civile.
La famiglia nel codice civile