FONDAZIONE CALABRIA ETICA
 
 STATUTO
 
Articolo l
Costituzione e sede
E’ costituita, per iniziativa della Regione Calabria, nell’ambito della “finanza etica” ai sensi dell’art. 18 bis della legge regionale n. 7 del 2 maggio 2001, la "FONDAZIONE CALABRIA ETICA", con sede legale in Catanzaro presso gli uffici di rappresentanza della Presidenza della Giunta Regionale siti in Via Sensales, 20, Palazzo Alemanni.
Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede legale in altri edifici messi a disposizione dalla Regione Calabria ovvero di proprietà della Fondazione o utilizzati dalla Fondazione stessa in rapporto di locazione, nel caso in cui ciò sia coerente con l’attuazione dello scopo della stessa Fondazione e funzionale rispetto all’operatività della stessa.
 
Articolo 2
Scopo ed attività
La Fondazione non ha scopo di lucro neanche indiretto e si prefigge di realizzare finalità di solidarietà sociale, nel quadro delle politiche regionali e nel rispetto degli atti d’indirizzo della Regione Calabria. In particolare si propone lo scopo di:
1. favorire e valorizzare le famiglie con la promozione ed attuazione di iniziative che ne recuperino il ruolo fondamentaleall’internodella società;
2. promuovere la tutela dei diritti civili in particolare dei soggetti svantaggiati;
3. facilitare il finanziamento e sostentamento di persone fisiche e di famiglie in difficoltà economiche, nonchè delle imprese sociali e in generale degli enti no-profit impegnati nello svolgimento di servizi socialmente rilevanti e/o nell’inserimento nel mondo lavorativo di soggetti deboli e svantaggiati;
4. essere interlocutore della Regione Calabriain materia di politiche ed attività finalizzate al sociale, all’occupazione, allo sviluppo delle comunità locali;
5. ricercare soluzioni volte a costituire un sistema innovativo di “Welfare” fondato in misura crescente sull’imprenditorialità sociale e sulla partecipazione personale e responsabile dei cittadini favorendo anche la costituzione di una rete tra i soggetti che operano nel sociale in modo da ottenere sicuri vantaggi sinergici;
6. promuovere e diffondere i valori della solidarietà umana, dell’etica e della legalità.
La fondazione, sempre nel rispetto delle direttive ed atti d’indirizzo della Regione Calabria, attua tali scopi attraverso:
a) l’elaborazione, promozione, coordinamento, attuazione di progetti, attività, iniziative che rivestano grande interesse sociale e che consentano di realizzare, anche tramite leorganizzazioni del terzo settore, il sostegno e la promozione delle famiglie, la solidarietà umana, la formazione di una coscienza civica, il progresso sociale, l’evoluzione ed il benessere dei cittadini, degli immigrati, dei calabresi emigrati e delle persone svantaggiate nel senso più lato;
b) attività finalizzata a favorire l’accesso al credito, anche mediante la costituzione di apposti fondi di garanzia, previa la stipula di apposite intese con istituti di credito, al fine di ridurre od abbattere gli interessi, per:
a) soddisfare esigenze, bisogni e, comunque, per il sostenimento di spese finalizzate al miglioramento della qualità della vita di persone fisiche e famiglie in difficoltà, specialmente le più deboli e svantaggiate;
b) l’avvio di piccole imprese od il superamento di situazioni di criticità anche legate ad eventi criminosi;
c) la proposta, promozione, attuazione di progetti di iniziative imprenditoriali fondati sui valori della solidarietà, dell’accoglienza e della lotta all’emarginazione sociale anche attraverso interventi formativi che favoriscano lo sviluppo di una cultura d’impresa che consenta di creare opportunità di lavoro riducendo la disoccupazione;
d) la creazione di relazioni con enti locali, con altre fondazioni, con associazioni, con il sistema imprenditoriale, creditizio e sindacale per il sostegno di politiche attive regionali del lavoro basate soprattutto sul “no profit” con particolare attenzione alle aree aventi i maggiori problemi occupazionali;
e) la costituzione di un patrimonio finalizzato alla realizzazione degli scopi istituzionali;
f) la raccolta diretta od indiretta di fondi da destinare ad iniziative attinenti agli scopi statutari;
g) la proposta di progetti di innovazioni legislative tendenti ad ampliare gli spazi di intervento delle organizzazioni che generano opportunità di lavoro senza perseguire fini di lucro;
h) la gestione di iniziative e/o azioni dell’Amministrazione regionale presso le sedi comunitarie o organismi nazionali e/o internazionali;
i) l’assistenza tecnica alla Regione Calabria per programmi e progetti di promozione e sviluppo sociale;
l) l’assunzione, se prevista dalla normativa di riferimento, della funzione di organismo intermedio o beneficiario o attuatore di progetti coerenti con le finalità istitutive finalizzati al rafforzamento del sistema sociale regionale;     
m) il supporto alla Regione Calabria nella creazione e nel coordinamento di una rete di soggetti specializzati nel settore dello sviluppo sociale;
n) l’accompagnamento e il supporto alla Regione Calabria nella sottoscrizione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituti di credito per la realizzazione di programmi di sviluppo e solidarietà sociale;
o) convegni, conferenze, seminari, dibattiti, interventi formativi, pubblicazioni, premi, borse di studio, ricerche scientifiche di particolare interesse sociale ed ogni altra iniziativa che consenta di meglio perseguire gli scopi statutari e di contribuire all’elevazione generale del sistema sociale e culturale della Regione Calabria;
p) la istituzione, anche in regime di partneriato, di centri sociali, comunità, case famiglia, strutture ricettive ed ogni altra struttura connessa o conseguente all’attuazione dei propri programmi;
q) la promozione di convenzioni con istituti di credito e, preferibilmente, con banche etiche e fondazioni bancarie al fine di concordare particolari forme di finanziamento di progetti garantiti dalla Fondazione.
La Fondazione potrà progettare, coordinare, realizzare o gestire in proprio o per incarico della Regione programmi, attività, iniziative ed interventi di vario genere rientranti nei propri scopi.
Quale ente costituito interamente con capitale regionale ed i cui organi sono nominati esclusivamente dalla Regione, la Fondazione, nell’ambito delle finalità statutarie, può essere soggetto attuatore o delegato per la realizzazione di progetti e/o azioni e/o misure finanziati dai programmi operativi comunitari, nazionali e regionali e dai relativi complementi di programmazione.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione, sempre nel rispetto delle direttive regionali, può instaurare rapporti di collaborazione, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.
Nell’ambito ed in conformità alle finalità statutarie e nel rispetto delle direttive regionali, la Fondazione può svolgere ogni attività ed iniziativa consentita dalla legge, connesse o funzionali allo scopo per il quale è costituita, ivi comprese attività commerciali strumentali ed accessorie. La Fondazione può, quindi, porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, necessaria al perseguimento delle finalità statutarie e nei limiti consentiti dalla legge e dalla Regione.
 
Articolo 3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal contributo in denaro già versato dalla Regione Calabria ammontante ad euro 1.000.000,00 costituente la dotazione iniziale, nonchè da ulteriori eventuali incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;
b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia;
c) dalle elargizioni effettuate da soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, destinate espressamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
d) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali che il consiglio di amministrazione riterrà opportuno destinare all’incremento del patrimonio.
 
Articolo 4
Risorse per il funzionamento
Per l’adempimento dei suoi compiti statutari e per le spese di gestione e funzionamento la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
1. il contributo erogato dalla Regione Calabria all’atto della costituzione;
2. i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all’art. 3, salvo che non vengano espressamente finalizzati all’incremento del patrimonio;
3. le risorse, contributi, di provenienza pubblica e privata finalizzate ad alimentare l’attività della Fondazione od a finanziare specifiche attività, progetti, iniziative od attività di ricerca;
4. i proventi derivanti da rapporti convenzionali o dall’esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
5. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per realizzare attività, iniziative, progetti rientranti negli scopi statutari;
6. ogni altra risorsa finanziaria proveniente da qualsiasi soggetto.
La Fondazione potrà gestire, nel rispetto delle direttive regionali, appositi Fondi di scopo costituiti con l’apporto di soggetti pubblici e/o privati anche sotto forma di lasciti, sponsorizzazioni e trasferimenti di risorse finanziarie.
 
Articolo 5
Organi
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio d’Amministrazione;
c) il Segretario Generale;
d) il Collegio dei Revisori contabili.
 
Articolo 6
Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale:
- ha la legale rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione, anche di fronte a terzi, esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio d’amministrazione;
- firma gli atti, i contratti, convenzioni ed adotta ogni provvedimento necessario per l’esplicazione di tutte le attività che sono deliberate dal Consiglio d’Amministrazione;
- convoca e presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione, fissandone l’ordine del giorno;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica, quando lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio d’Amministrazione;
- adotta, in caso d’urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni provvedimento, provvisoriamente esecutivo, ritenuto opportuno, per non compromettere l’attività ed il regolare funzionamento della Fondazione, sottoponendolo a ratifica del Consiglio d’Amministrazione nella prima seduta utile dall’assunzione del provvedimento;
- provvede alle assunzioni del personale nell’ambito dell’organigramma o dei programmi di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- cura i rapporti con la Regione, con gli enti ed istituzioni al fine di favorire e promuovere l’attività della Fondazione;
- nomina consulenti ed esperti necessari per la gestione ed il funzionamento della Fondazione;
- propone al Consiglio di amministrazione l’organigramma del personale e sovrintende l’attività degli uffici;
- predispone, coadiuvato dal Segretario generale, annualmente la relazione sull’attività della Fondazione che sottopone al Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione del bilancio.
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
 
Articolo 7
Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da otto membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale.
La scelta deve cadere su persone di indiscussa moralità, che abbiano preferibilmente specifiche esperienze nell’ambito delle attività svolte dalla Fondazione. La nomina può essere fatta anche sulla base di designazioni richieste alla Conferenza Episcopale Calabra, al Forum del Terzo Settore od ad enti e organismi che operano nel sociale.
I componenti del C.d.A. durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione ne promuove la sostituzione da parte del Presidente della Regione. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio d’Amministrazione nel quale entra a far parte.
Il Consiglio d’Amministrazione nomina fra i suoi membri il Vice-Presidente, al quale il Presidente può delegare lo svolgimento di proprie funzioni.
Non possono ricoprire l’incarico di componenti del Consiglio d’Amministrazione il Presidente della Giunta regionale e gli assessori regionali. La nomina in dette cariche comporterà l’immediata decadenza dal Consiglio.
I membri del Consiglio d’Amministrazione decadono di diritto dalla carica:
- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
Sono cause di esclusione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- il compimento di atti o di gravi mancanze che arrechino danni al patrimonio od al buon nome della Fondazione;
- la condanna penale definitiva per reati perseguibili d’ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, il sentimento religioso, la pietà dei defunti, nonché per reati di mafia e di usura.
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio d’Amministrazione.
 
Articolo 8
Attribuzioni del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo di governo della Fondazione; ha tutti i poteri di indirizzo e coordinamento dell’attività della Fondazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati alla competenza del Presidente e del Segretario Generale.
Le deliberazioni concernenti atti di straordinaria amministrazione sono assunte previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Ove i pareri non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta, salva sospensione del termine per richiesta di chiarimenti, la Fondazione potrà assumere le proprie determinazioni; in caso di particolare urgenza, la deliberazione sulle questioni di più importante rilievo può essere assunta prima del decorso del termine, eventualmente sospeso, di cui al precedente periodo, ma gli effetti della medesima sono risolutivamente condizionati all’eventuale tempestiva sopravvenienza di parere contrario. Il silenzio della Regione non esclude, comunque, l’esercizio dei poteri di cui all’art 16 dello statuto.
Il Consiglio, in particolare, a titolo esemplificativo, delibera:
1) l’approvazione del bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo;
2) l’alienazione o l’acquisto di immobili e gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
3) le modifiche statutarie, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
4) l’accettazione delle donazioni, dei lasciti e delle elargizioni;
5) i regolamenti interni;
6) la dichiarazione dei soggetti benemeriti della Fondazione cioè di coloro che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo delle attività statutarie;
7) la nomina dei componenti, in numero di tre, del Comitato tecnico che potrà essere costituito in caso di gestione di Fondi di scopo con funzioni di supporto al Consiglio d’Amministrazione sia per la selezione e approvazione delle iniziative e dei progetti ammessi all’intervento dei fondi di scopo, sia per l’indicazione dei criteri di gestione degli stessi;
8) le liti attive e passive e le transazioni;
9) il trasferimento della sede legale, l’istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, ed uffici di rappresentanza in altre località italiane od estere;
10) la nomina, su proposta del Presidente e del Segretario Generale, di comitati di esperti scelti tra persone particolarmente competenti nelle materie riguardanti l’attività della Fondazione, stabilendone i compiti e l’eventuale compenso;
11) propone alla Giunta Regionale gli schemi di Convenzione di servizio concernenti i rapporti tra la Regione Calabria e la Fondazione, nel cui ambito sono, tra l’altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.
Si riunisce almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, nonché ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno o lo richiedano almeno tre membri.
È convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo, dal consigliere più anziano per età, con raccomandata contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione o con telegramma o telefax inviato almeno tre giorni prima. In caso di particolare urgenza, qualora i prioritari interessi della Fondazione lo richiedano, la convocazione può essere effettuata anche per telefono, posta elettronica od in ogni altra forma idonea, almeno ventiquattrore prima della data della riunione. Della convocazione del Consiglio e del relativo ordine del giorno ne va data contestuale informativa alla Regione Calabria.
Il Presidente della Regione Calabria può chiedere alla Fondazione di convocare il Consiglio d’Amministrazione o di integrare l’ordine del giorno comunicato per discutere e deliberare su determinati argomenti e può impartire specifiche direttive in merito.
Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente, salvo i casi in cui è prevista una particolare maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le modalità del voto sono stabilite dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad uno o più membri, allo stesso Presidente o Segretario Generale, incarichi connessi allo svolgimento dell’attività sociale.
 
Articolo 9
Segretario generale
Il Segretario generale della Fondazione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
Egli collabora con il Presidente e con il Consiglio d’Amministrazione ed attua i loro provvedimenti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ne cura la redazione dei verbali, avvalendosi, ove lo ritenga, di personale della Fondazione, e li sottoscrive insieme al Presidente.
Svolge tutte le funzioni operative necessarie per il corretto svolgimento dell’attività della Fondazione.
Indirizza e coordina l’attività degli uffici e servizi per il migliore espletamento delle attività della Fondazione.
Dirige il personale ed i collaboratori che prestano attività per la Fondazione ed assegna, tenendo conto delle direttive del Presidente e della consistenza dell’organico, compiti, mansioni e responsabilità. Sovrintende a tutte le iniziative della Fondazione in conformità alle direttive degli organi d’amministrazione, provvedendo a dare ogni opportuno impulso alle attività in modo da consentire una efficiente realizzazione delle attività.
Può essere delegato dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione allo svolgimento di funzioni di loro competenza.
Cura che siano redatti i bilanci preventivi e consuntivi e, rispettivamente nei mesi di novembre e marzo, dovrà trasmetterli al Collegio dei revisori, unitamente alla relazione sull’attività della Fondazione.
Allo stesso il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un modico compenso sulla base dell’effettiva attività svolta.
Il Segretario generale dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
 
Articolo 10
Composizione e nomina del collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
I componenti del Collegio sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale.
I componenti del Collegio dei revisori contabili devono essere tutti iscritti all’Albo dei revisori dei conti, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
 
 
Articolo 11
Attribuzioni del collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori contabili esercita il suo mandato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, vigilando sulla gestione ed amministrazione dell’Ente e sulla tenuta della contabilità dei libri e delle scritture contabili, nonché sull’osservanza dello Statuto. Esamina il progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione che è rimessa al Consiglio d’Amministrazione unitamente al progetto stesso ed al Presidente della Regione Calabria.
I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza od impedimento di alcuno di questi.
I componenti effettivi del Collegio partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, e possono intervenire alla discussione ed esprimere pareri. Possono svolgere atti d’ispezione e controllo ed hanno diritto ad ottenere la visione di atti ed informazioni sull’attività.
 
Articolo 12
Gratuità delle cariche
Tutti gli incarichi e le mansioni degli organi statutari, sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dei compiti d’istituto, nonché quanto previsto dall’art. 9 per il Segretario Generale.
Nei limiti delle risorse disponibili, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di attribuire ai propri componenti un gettone di presenza ed al Collegio dei revisori contabili un modesto compenso rapportato all’attivitàsvolta per lafunzione di revisore.
 
Articolo 13
Risorse umane
Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione definirà la propria struttura organizzativa e potrà assumere personale, sulla base delle esigenze e delle disponibilità di bilancio, sia a tempo indeterminato che determinato, nonché potrà avvalersi di volontari del servizio civile.
Presso la Fondazione potrà essere utilizzato personale messo a disposizione dalla Regione, sia a tempo pieno che parziale. Ove il trattamento economico di tale personale rimarrà a carico della Regione, il salario accessorio e tutti gli altri emolumenti che fuoriescono dal trattamento economico fisso graveranno sulla Fondazione.
 
 
Articolo 14
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.
 
 
Articolo 15
Libri verbali
Sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove saranno riportate in ordine cronologico le relative deliberazioni. I verbali dovranno essere sottoscritti dal presidente e dal segretario generale ed approvati dall’organo cui si riferiscono nella riunione successiva. Sono tenuti, altresì, tutti gli altri libri e registri previsti dalla legge, ivi compresi gli inventari del patrimonio.
 
 
Articolo 16
Vigilanza sulla fondazione
La Regione Calabria, fatto salvi i controlli previsti dall’art. 25 del codice civile, esercita sulla Fondazione, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso la nomina diretta e fiduciaria, con le modalità per ciascuno previste, degli organi di amministrazione, direzione e controllo. La Giunta regionale vigila sull’attività e su gli organi della Fondazione nelle forme ritenute più opportune e, nell’esercizio di tale funzione, esercita, anche, poteri ispettivi diretti e concreti e può nominare anche apposite commissioni o nuclei di valutazione.
La Giunta Regionale, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione, adotta atti di indirizzo vincolanti e può fissare criteri per la congruità ed adeguatezza delle spese.
Adotta ogni altra iniziativa sia per assicurare la rispondenza dell’attività della Fondazione allo scopo per la quale è stata costituita, sia per garantirne la piena funzionalità ed efficienza e la corretta gestione.
La Giunta Regionale, in particolare, sovrintende all’ordinamento e alla gestione della Fondazione, e può disporre ogni forma di controllo sulle attività anche per verificare l’efficacia, efficienza ed economicità.
Al di fuori delle ipotesi di controlli negativi, ove siano accertate gravi violazioni di legge o statutarie o gravi irregolarità nella gestione che compromettano l’attività della Fondazione, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare uno o più commissari straordinari che eserciteranno i poteri degli organi sciolti ed adottare ogni iniziativa per rimuovere le irregolarità accertate, promuovere l’eventuale azione di responsabilità e ripristinare la normale attività sino al rinnovo degli organi.
La Giunta regionale vigila sull’attività e sugli organi della Fondazione nelle forme ritenute più opportune, intervenendo con i provvedimenti di competenza ove siano posti in essere comportamenti ed attività che possa comportare la mancata attuazione delle finalità statutarie o responsabilità a carico degli amministratori.
Le eventuali modifiche statutarie devono essere sottoposte preventivamente all’approvazione della Giunta che dovrà determinarsi in merito, su proposta del Presidente, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta. Decorso tale termine senza che la Giunta abbia comunicato le proprie determinazioni, la Fondazione potrà approvare definitivamente lo Statuto.
Il termine potrà essere interrotto dalla comunicazione di osservazioni da parte del Presidente della Giunta Regionale. In tal caso i termini decorreranno dalla nuova proposta che sarà inviata dalla Fondazione.
 
 
Articolo 17
Durata della Fondazione, estinzione e devoluzione dei beni
La Fondazione è costituita senza alcuna limitazione della durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio diviene insufficiente e, in ogni caso, quando ricorrano le cause d’estinzione previste dalla legge, sarà disposta l’estinzione della Fondazione stessa. La Giunta Regionale, in tal caso provvederà a nominare uno o più commissari liquidatori.
In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della Fondazione, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto, su indicazione della Giunta Regionale della Calabria, ad un altro ente, istituzione o fondazione avente finalità analoghe a quelle della Fondazione e senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione di legge.
 
 
Articolo 18
Ambito territoriale di intervento
La Fondazione svolge la sua attività nell’ambito territoriale della Regione Calabria.
 
 
Articolo 19
Rinvio
Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge riguardante le Fondazioni.