La Fondazione Calabria Etica concede, su incarico della Regione Calabria, contributi alle vittime della criminalità organizzata.

La materia era stata disciplinata dall’art. 9, comma 28, della legge regionale n. 7/2001, che ha autorizzato la concessione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata secondo criteri individuati con il regolamento 19 febbraio 2007, n. 1.

La materia è stata ridisciplinata con la legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31/ images/files/L_R_ 31-2008(1).doc concernente "Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità ed in materia di usura".

Con tale legge la Regione Calabria, al fine di consentire uno sviluppo sociale ed economico libero da condizionamenti e con l'intento di contrastare il sempre più crescente fenomeno mafioso, ha previsto la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e dell'estorsione ed ha isitituito misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata. Queste misure integrano quelle già previste dalle leggi nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia a tutela delle vittime, per prevenire la criminalità, favorire la diffusione della legalità, la formazione e la partecipazione alla vita civile di tutta la comunità regionale.

Al fine di dare attuazione alla detta legge e disciplinare le modalità di erogazione dei benefici economici, è stato emanato il regolamento n. 15 del 19 ottobre 2009.

In base alla sudetta normativa la Regione ha istituito un Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari.

regolamento individua quali beneficiari dei contributi i soggetti residenti nella Regione Calabria ed i loro familiari che hanno subito danni alla persona od a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità organizzata. Il fondo è ripartito in due quote uguali destinate a finanziare gli interveni previsti dall'art. 4 della legge.

La prima quota pari al 50% del fondo è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

 a) elargizione a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato;
 
b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108.
 
La seconda quota pari al 50% del fondo è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:
 
a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura e accesso al credito;
 
b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", di cui all'art. 15 secondo comma letta a) della legge 7 marzo 1996 n. 108, delle associazioni e fondazioni di cui all'art. 15 quarto comma della legge 7 marzo 1996 n. 108 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dai decreti emanati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994 n. 614 e 21 ottobre 1999 n. 451;
 
c) promozione e sostegno alle Province ed ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che abbiano come specifica finalità l'aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;
 
d) promozione e sostegno all'associazionismo di settore della presente legge;
 
e) promozione di attività di comunicazione e sensibilizzazione sui servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche in argomento;
 
f) predisposizione di piani di formazione finalizzati a qualificare operatori del settore ed alla creazione di nuove professionalità. 

La Giunta regionale definisce ogni anno il programma di interventi.

Il regolamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso, ripartito per interventi e categorie di beneficiari,  per rendere nota agli interessati la possibilità di ottenere i predetti benefici economici, sulla base del programma annuale di interventi definito dalla Giunta. E’ prevista, altresì, la non cumulabilità di detti benefici con provvidenze erogate da altre amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze, nonché la detrazione di eventuali indennizzi percepiti.

Il Regolamento prevede la possibilità che il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, cui è stata assegnata la competenza in materia, possa avvalersi della Fondazione Calabria Etica per la concessione dei benefici economici.

           Per ogni informazione gli interessati potranno telefonare ai numeri: 0961/779894- 0961/858025 –  dalle ore 09,30 alle ore 12, nei giorni di  lunedì,  mercoledì e venerdì.

PROSSIMA EMANAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA' e DELL'USURA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N:31/2008